Pubblicato il 11 Giugno 2015

Diagnosi energetica: i chiarimenti

Il 28 Maggio a Padova, Lisa servizi, Studio Legale MDA ed Esergetica, hanno organizzato un convegno sulla Diagnosi Energetica in cui sono emersi chiarimenti su queso nuovo obbligo per le aziende.  

Illustriamo brevemente in cosa consiste la Diagnosi Energetica e chi sono le aziende soggette all'obbligo.

Il DLgs 102/2014 richiede che entro il 05 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia devono eseguire una diagnosi energetica (audit energetico) condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici che ha lo scopo di:
-    Verificare la situazione di partenza dal punto di vista del consumo di energia
-    Individuare le opportunità di miglioramento attraverso la diagnosi energetica grandi aziende o energivore

 

I soggetti obbligati ad effettuare la diagnosi energetica o audit energetico sono
-    Grandi imprese: più di 250 persone o (fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e totale bilancio supera i 43 M€)
-    Imprese energivore: imprese a forte consumo di energia imprese con consumi di energia elettrica > 2,4 GWh/anno oppure 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica e incidenza sul fatturato annuo > 3% 

 

Tale obbligo non si applica alle grandi aziende che hanno adottato sistemi di gestione conformi ISO 50001 o EN ISO 14001 o EMAS, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto previsto dal decreto.
Sono previsti  controlli da parte dell'ENEA su almeno il 3% dei soggetti obbligati alla diagnosi energetica e sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni.
I soggetti obbligati che non effettuano la diagnosi energetica sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il DLgs 102/2014 in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato i "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014" che ricalcano le linee guida dell'ENEA.

 

CONTATTI E PREVENTIVI
Lisa servizi è soggetto qualificato per condurre la diagnosi energetica in modo conforme a quanto previsto dal decreto. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni al 041 5384087 – commerciale@lisaservizi.it

 

 

 

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