Pubblicato il 08 Dicembre 2015

Accordo Regioni controlli alcolici sostanze stupefacenti

Accordo Regioni controlli alcolici sostanze stupefacenti 

Tratto da http://medicocompetente.blogspot.it/ e www.studiofonzar.com

I vecchi accordi Stato Regioni relativi all’individuazione delle attività lavorative i cui lavoratori che obbligatoriamente dovevano sottoporsi agli accertamenti per dipendenza da alcolici e sostanze stupefacenti stanno per essere sostituiti da un unico accordo. Finalmente!

La situazione che si era venuta a creare era di confusione, con le Regioni che avevano adottato procedure diverse e in tempi diversi. Speriamo che la situazione diventi più chiara.

Innanzitutto non siamo in presenza di un accordo già firmato, ma di uno schema di intesa già trasmesso alla Conferenza Stato Regioni che dovrà essere approvato in tempi relativamente rapidi dal titolo “Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza”.

I due vecchi elenchi in parte sovrapposti saranno sostituiti da un unico elenco, allegato A dal titolo “attività lavorative che comportano a causa di un infortunio nell’espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi sono individuate nel seguente elenco”

Punto 1: attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori:

  1. Impiego di gas tossici;
  2. Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
  3. Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili o esplosivi; (in pratica addetti che operano in spazi o ambienti confinati di cui al DPR 177/2011)

Punto 3: attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 4: attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

a)Autisti di mezzi adibiti al trasporto di persone o di merci pericolose

  1. Circolazione di treni e sicurezza dell’esercizio ferroviario (omissis..)
  2. personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e di macchina….
  3. Controllori di volo;
  4. Personale aeronautico di volo;
  5. Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  6. Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  7. Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’art 73 del D.lgs 81/08 (in pratica addetti alla guida di piattaforme mobili elevabili PLE, macchine movimento terra-escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, gru edili, gru mobili, gru per autocarro, trattori agricoli e forestali, carrelli elevatori e pompe da calcestruzzo NDR)

 

Punto 6: attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.

Punto 7: Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgono attività in quota ad altezza superiori ai due metri.

Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: operatori con sostanze esplosive ed infiammabili

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere

­Per tutti gli operatori indicati nell’allegato A non solo sarà vietato assumere alcolici e sostanze stupefacenti durante l’orario di lavoro (obbligo che vale per tutti i lavoratori), ma durante gli accertamenti non dovranno essere rilevabili (cioè dovranno stare sotto le rispettive soglie dette cut-off ) la presenza di alcolici e sostanze stupefacenti.

Tra gli obblighi del datore di lavoro:

-attività di info-formazione sul rischio e sugli obblighi derivanti dalla specifica normativa

-affidare al medico competente il compito di effettuare gli accertamenti

-eventualmente mettere sul posto di lavoro dei test rapidi per il controllo del tasso alcolemico

 

Cosa cambia:

-non ci sono più i conducenti di camion e i riferimenti alle patenti di guida, rimangono i conducenti che trasportano persone.  Rimangono soggetti i conducenti di camion soggetti al trasporto di merci pericolose (immagino che il riferimento sia ai traporti soggetti alla normativa ADR)

-diventano soggetti alla normativa il personale sanitario che può esporre a rischio di lesioni da taglio e punta (quindi anche chi fa prelievi, i dentisti e igienisti dentali).

-sono soggetti tutti gli edili che svolgono lavori in quota

Diventano soggetti gli addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

Cambia anche la periodicità dei controlli che diventa meno stringente: ogni 3 anni ogni lavoratore dovrà essere stato controllato dal medico competente. Nel caso di positività saranno effettuati test più specifici (di tipo ematochimico per gli abusi alcolici) e sul capello per le sostanze stupefacenti. Stessi test potranno essere effettuati su richiesta del datore di lavoro nei casi sospetti.

In ogni caso i test rapidi a sorpresa saranno effettuati ogni anno su almeno il 10% dei soggetti ricadenti nell’allegato A:

-alcolici: aria espirata (etilometro)

-droghe: saliva

Per i soggetti in cui è difficilmente praticamente il test rapido a sorpresa (ad es soggetti che frequentemente fuori dai locali dell’azienda) sono ammessi test alternativi (test urinario con preavviso massimo di 48 ore)

In caso di positività agli accertamenti il lavoratore non potrà essere ammesso alla prestazione lavorativa.

Scarica la bozza di accordo Stato Regioni per gli accertamenti alcolici e sostanze stupefacenti

Image courtesy of marin at FreeDigitalPhotos.net

Accordo Regioni controlli alcolici sostanze stupefacenti 

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